A cura di Sauro Spignoli
E’ facoltà delle parti contraenti sottoscrivere un contratto di agenzia a tempo determinato. A tale tipologia si applicano tutte le clausole civilistiche e quanto previsto dalla contrattazione collettiva ad eccezione di un titolo: il preavviso. Questa fattispecie di contratto ha, infatti, una durata predeterminata e, pertanto, cessa i propri effetti soltanto alla sua naturale scadenza. In deroga a tale norma il recesso anticipato può avvenire soltanto a seguito di un grave inadempimento di una delle parti o, naturalmente, per mutuo consenso. Nel primo caso si determinerà la necessità della quantificazione di un indennizzo a favore della parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso e, quindi, ha subito il danno a titolo di lucro cessante.
L’Accordo Economico del 4 Giugno 2025 ha voluto entrare in merito ad un aspetto, particolarmente utilizzato, in questa tipologia di contratto: la sua reiterazione senza soluzione di continuità sia per proroga che per rinnovo anche per un numero significativo di volte, addirittura, in alcuni casi, fino a rappresentare l’intera durata del rapporto.
La volontà di interrompere tale fattispecie, spesso strumentalmente utilizzata, si è concretizzata nel prevedere un limite al numero di contratti a tempo determinato possibili, sia in forma di rinnovo che di proroga.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente. Ove non risulti per iscritto, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Il primo aspetto da osservare è l’utilizzo dell’avverbio “consecutivamente” che vuol significare l’impossibilità della sottoscrizione tra le parti di un terzo contratto anche a seguito di un intervallo di tempo intercorso dopo il termine del secondo. In sostanza è negata la possibilità di un terzo contratto indipendentemente dalla durata dell’intervallo che potrebbe intercorrere tra il secondo e un eventuale terzo. Ovviamente occorre porsi la domanda se la possibilità sia plausibile nel caso in cui l’intervallo abbia tempi particolarmente lunghi da significare condizioni e scenari completamente diversi. Stante, tuttavia, la soggettività di tali presupposti, in linea generale, è corretto applicare, anche in questo caso marginale, la ratio che sta alla base dell’articolo e, cioè, la formula del contratto a tempo indeterminato.
Le condizioni previste si applicano a tutti i contratti a tempo determinato in essere al momento dell’entrata in vigore del nuovo Accordo. Questo vuol dire che un contratto di tale tipologia che alla data del 4 Giugno 2025:
- È in corso e mai rinnovato o prorogato: potrà esserlo una volta;
- È in corso nel secondo rinnovo o proroga: non potrà più essere rinnovato o prorogato;
- È in corso ed è già stato rinnovato o prorogato oltre le due volte: si trasforma a tempo indeterminato.
Ovviamente tali condizioni si manifestano se il contratto richiama gli Accordi del commercio e se tale richiamo crea le condizioni per cui si determina l’automatica applicazione dei nuovi AEC 4 Giugno 2025.
Con questa news si conclude questo ciclo che abbiamo voluto dedicare all’illustrazione e al commento dei punti più salienti dei nuovi Accordi. A breve daremo il via a un altro ciclo che avrà ad oggetto l’innovazione nel settore.