Agente Monomandatario e Plurimandatario.
di Sauro Spignoli
L’obiettivo della news è quello di porre in analisi l’ipotesi di modifica ai contratti di agenzia delle modalità di utilizzo dei termini di Monomandato e Plurimandato e, conseguentemente, ai criteri vigenti di applicazione dei Massimali provvigionali e Minimali contributivi di cui all’art.5 comma 1 e 4 del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali di Enasarco.
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- Le fonti: gli Accordi Economici, la Legge 2 Febbraio 1973 n.112, il Regolamento delle Attività Istituzionali di Enasarco.
In premessa occorre precisare che i termini di: monomandato e plurimandato e la definizione di: esclusiva/non esclusiva per una sola mandante vengono utilizzati sempre senza alcun collegamento, come definizioni tra loro alternative; pertanto, come vedremo, proprio l’assenza di un rapporto/integrazione tra le due formulazioni determina la fattispecie che, a parere di chi scrive, deve intendersi quella che rappresenta la letterale interpretazione dei termini.
La fonte delle definizioni monomandato/plurimandato, non previste dal Capo X, Titolo III, Libro Quarto del Codice Civile, trova origine all’interno degli Accordi Economici Collettivi del 30 Giugno 1938 e successivi, della Legge 2 Febbraio 1973 n.12 e, nel vigente Regolamento delle Attività Istituzionali di Enasarco.
Procedere ad una precisa collazione dei testi presi in esame rende plausibile una rilettura delle interpretazioni fino a oggi utilizzate e, quindi, una rivisitazione dei criteri di applicazione all’interno degli Accordi Economici (modalità di applicazione delle variazioni unilaterali, calcolo del preavviso, indennità di fine rapporto, indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale) e del Regolamento delle Attività Istituzionali di Enasarco (c.d. massimali e minimali).
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- Gli Accordi Economici
Di seguito vengono analizzati: Accordo 30 giugno 1938 e gli attuali maggiormente utilizzati (4 Giugno 2025 – Commercio e 30 Luglio 2014 – Industria).
2.1. L’Accordo del 1938 si differenzia dai successivi in quanto norma corporativa e, pertanto, nell’ordinamento del periodo fascista, fonte di diritto.
Articolo 2 cit. AEC : Salvo patto in contrario, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra loro.
Il divieto di cui sopra non si estende salvo patto contrario, all’assunzione da parte dell’agente o rappresentante dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
In sostanza ci troviamo di fronte all’attuale dettato dell’art.1743 con una specifica che riguarda il secondo capoverso. In tal caso viene introdotto il principio dell’accordo tra le parti (salvo patto contrario) che vincola l’agente ad una unica mandante. Una scelta di unicità determinata da un accordo finalizzato al pieno utilizzo di tutte le risorse di un agente per una sola mandante.
Articolo 10 cit. AEC: L’indennità di cui all’art. 8 verrà corrisposta sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante nell’anno fino al limite di L. 50.000.
Qualora l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, tale limite è elevato a L. 70.000.
Questo articolo è l’unico che presenta la distinzione tra le due figure senza introdurre i termini di mono/plurimandato ma quello di “esclusiva per una sola ditta” manifestando, pertanto, il concetto del godimento di un diritto da parte dell’agente.
2.2. Il 30 Luglio 2014 vengono sottoscritti gli AEC Industria. Vediamo l’art.2:
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto per esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza fra di loro. Nel caso in cui l’agente o rappresentante non sia vincolato al patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
In sostanza gli attuali Accordi del settore Industria introducono il principio del patto vincolante tra le parti in assenza del quale l’agente può operare anche per altre mandanti nel rispetto del dettato dell’articolo 1743 del Codice Civile. Quindi nessun richiamo alla natura monomandato/plurimandato, ma soltanto all’esistenza o meno di un vincolo tra le parti.
“… almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta”
Si tratta del preavviso da comunicare all’agente in caso di variazione di media entità. Ancora una volta gli Accordi mostrano ambiguità nel lessico in quanto, in questo caso, il vincolo di cui sopra sparisce limitandosi a specificare lo svolgimento dell’attività per una sola ditta.
“Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto:
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;
- sei mesi di preavviso dal sesto anno iniziato in poi.
Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta:
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto iniziato all’ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno iniziato in poi.”
Si tratta del preavviso in caso di recesso facendo ricorso alla stessa formulazione dei capi precedenti.
“ I) Indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.).
All’atto della risoluzione del rapporto spetta all’agente o rappresentante un’indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
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- AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO
4% sulla quota di provvigioni fino a 12.400,00 Euro annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 ed Euro18.600,00 annui;
1% sulla quota eccedente Euro 18.600,00 annui.
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- AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO
4% sulla quota di provvigioni fino ad Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.”
Al capo I dell’art. 10 i citati AEC Industria introducono il concetto del monomandato/plurimandato senza averne dato nessuna preventiva spiegazione in legenda e, quindi, non creando nessun formale collegamento con la dicitura fino al momento utilizzata. Se ne dovrebbe dedurre che gli AEC intendono “monomandato” = un solo contratto, “plurimandato” = più contratti eliminando, quindi, il concetto del vincolo di esclusiva. Ben sappiamo che la prassi è diversa, ma la lettura oggettiva del testo non può essere che questa.
Nuovamente nella definizione della c.d. “Indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale” torna il principio del vincolo o dell’assenza del vincolo senza alcun riferimento ai termini di monomandato/plurimandato.
Quindi da quanto sopra se ne ricava:
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- Le parti decidono di sottoscrivere o meno un vincolo di esclusiva;
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- Il vincolo di esclusiva crea la condizione automatica ma non esaustiva di monomandato che, pertanto viene a configurarsi anche in caso di assenza del vincolo ma in presenza di un solo mandato;
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- L’assenza del vincolo di esclusiva determina la condizione, in presenza di due o più mandati, del plurimandato.
In sostanza i concetti di monomandato e quello di esclusiva per una sola mandante, non trovando una interazione, devono intendersi disgiunti.
2.3. Gli AEC 4 Giugno 2025 Commercio presentano una situazione ancora più singolare.
In tutto il testo la distinzione tipica utilizzata nell’A.E.C.” Industria” (in esclusiva/non in esclusiva) è sostituita da monomandato/plurimandato che, senza ulteriore specifica, alla lettera, identifica la situazione di fatto di uno o più mandanti.
Soltanto in un caso si parla di esclusiva ed è al momento della definizione degli scaglioni ai fini del calcolo del F.I.R.R. (probabilmente per un copia incolla) oltre che nelle tabelle allegate che ripropongono gli scaglioni dei vecchi contratti.
In sostanza anche gli AEC commercio confermano che il principio di esclusiva per una sola mandante è una fattore che prevede la natura monomandataria del contratto, ma non specificano che tale natura si determina soltanto in caso di esclusiva per una sola mandante che, pertanto, può presentarsi anche in assenza di esclusiva per una sola mandante se l’agente ha sottoscritto un solo contratto che, in tal caso assume natura monomandataria. Ovviamente in questa fattispecie l’assunzione di più contratti da parte dell’agente ne viene a determinare la natura plurimandataria.
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- La Legge 2 Febbraio 1973
La Legge, all’articolo 6, stabilisce la misura dei contributi a carico della parte preponente e di quella agente e il limite della base imponibile a cui applicare l’aliquota, il c.d. “Massimale provvigionale” che viene distinto tra agente che opera per una sola preponente e agente che opera per più preponenti. Tale formulazione viene utilizzata anche nel caso del “Minimale contributivo”.
Insomma: la Legge non parla di agenti che operano in esclusiva per una sola mandante o di agenti monomandatari ma introduce una nuova formulazione distinguendoli tra chi opera per una sola mandante (massimale/minimale maggiore) da chi opera per più mandanti (massimale/minimale inferiore).
Se ne ricava che anche il dettato della Legge 12 è stato artificiosamente interpretato per collegare il concetto di monomandato con quello di esclusiva con una sola mandante. In realtà, alla lettera, il testo manifesta che il massimale più alto sarebbe da applicare a chi ha una sola mandante (con un contratto di esclusiva o meno) e quello più basso a chi ha sottoscritto più contratti.
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- Il Regolamento
L’attuale Regolamento delle Attività Istituzionali, in attuazione di quanto sopra, prevede i c.d. “massimali provvigionali” e “minimali contributivi” i cui valori sono diversificati a seconda della natura dell’agente che, in tale sede, viene distinta in: monomandatari e plurimandatari senza alcuna altra definizione.
Per cui la definizione presente nella Legge 12 agente che opera per una sola mandante alla luce dello stesso obiettivo (definire il massimale “maggiore”) è da intendersi, nel Regolamento, sostituita da quella di agente monomandatario che, a questo punto, manifesta chiaramente il concetto che la natura monomandataria dell’agente è collegata all’esistenza di un unico contratto (in esclusiva per una sola azienda o meno).
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- La dottrina
Relativamente alla definizione di agente monomandatario la dottrina appare divisa.
Da una parte c’è chi sostiene la possibilità di riservare la qualificazione di agente monomandatario anche all’agente che svolga in via di fatto la propria attività in favore di un solo preponente. Questa parte della dottrina ritiene che debba essere equiparato all’obbligo pattizio la situazione di fatto nella quale il carattere assorbente dell’attività oggetto del contratto renda virtualmente impossibile all’agente l’espletamento di altri incarichi promozionali.
Altra parte della dottrina ritiene invece che ai fini della qualificazione di agente monomandatario sia necessaria l’esistenza di un vero e proprio obbligo pattizio. Questa parte della dottrina muove dalla considerazione che quando gli AEC si occupano degli agenti monomandatari, utilizzano locuzioni quali “agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta” ovvero “agente o rappresentante vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta”. A mio parere questa parte della dottrina commette il classico errore di collegare le diverse definizioni tra loro che invece, proprio nelle fonti che citano, risultano totalmente scollegate.
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- Giurisprudenza
In giurisprudenza vi è, di nostra conoscenza, un solo precedente: Cassazione 4877 del 2000 che vede ricorrente la Fondazione Enasarco.
Il ricorso viene respinto – e, quindi, Enasarco risulta soccombente – per gli stessi motivi sostenuti nella presente nota.
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- Conclusioni
L’agente che ha sottoscritto un unico mandato, indipendentemente dal fatto che sia in esclusiva per una sola mandante o meno è da ritenersi comunque Monomandatario. Ne deriva che può essere definito Plurimandatario soltanto l’agente che ha in essere due o più contratti.
Per la concreta applicazione operativa di tali principi Fiarc ha già da tempo iniziato e darà ulteriore seguito ad una costante iniziativa sindacale al fine di giungere ad una certa e definitiva regolamentazione dei presupposti sovraesposti.