31 Ottobre 2023

NEWS #1: parliamo di diritti degli agenti

Spesso ci imbattiamo in note esplicative o, meglio, digressioni su principi riguardanti il contratto di agenzia non chiare se non palesemente fuorvianti.

Più volte lo abbiamo detto: si tratta di una materia complessa, caratterizzata da una vastissima giurisprudenza, ma, molto spesso, segnata da un eccesso di semplificazione.

Al fine di fornire un quadro semplice ma chiaro e sintetico del complesso di norme si vuole iniziare con una disamina degli articoli del Codice civile riguardanti il contratto di agenzia.

Si tratterà, settimanalmente, di approcciare un singolo articolo secondo un profilo di concretezza anche interfacciandosi con i più tipici contenuti di un contratto di agenzia.

Iniziamo da questi primi tre punti.

  1. Cause di deroga all’applicazione dell’articolo 1751 del Codice civile

Tra i motivi per i quali l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto ex art.1751 del Codice civile. anche in caso di comunicazione del recesso dal contratto da parte dell’agente in deroga alla norma generale che, come è noto, prevede tale fattispecie solo in caso di recesso da parte della preponente, vi è il raggiungimento da parte dell’agente stesso di una età per la quale non può più essere ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività.

Occorre, pertanto, prestare attenzione a due fattori:

  • la natura “personale” del requisito;
  • l’indeterminatezza applicativa del principio.

Nel primo caso occorre distinguere il richiedente in qualità di titolare di ditta individuale da legale rappresentante di società. Nel primo caso il requisito è assolto; nel secondo, ad oggi, nessun Accordo Economico norma la fattispecie anche se è in essere un ampio confronto sul tema che potrebbe condurre a soluzione nel caso di società di persone fisiche o di società uninominali.

Nel secondo caso, l’indeterminatezza della norma civilistica potrebbe generare valutazioni soggettive e comunque produrre incertezza in merito al diritto a favore dell’agente. In questo caso ci soccorrono gli AEC che, stabilendo un criterio certo e oggettivo – il requisito pensionistico – offrono all’agente una precisa e sicura garanzia

  • Può assumere un valore pari a zero l’importo dell’indennità di fine rapporto ex art.1751 del Codice civile?

In linea teorica, applicando in maniera pedissequa l’articolo 1751 del Codice civile, potrebbe assumere tale valore a patto che:

  • Non siano applicabili gli Accordi Economici;
  • l’attività svolta dall’agente non abbia prodotto alcun vantaggio all’azienda e, che tale fattispecie sia pacificamente e inconfutabilmente dimostrabile.

Si tratta, quindi, di un’opzione puramente teorica.

  • L’indennità di fine rapporto è un diritto disponibile?

Per una persona fisica non è un diritto disponibile e, quindi, in vigenza di contratto non può essere oggetto di eventuale rinuncia. Lo può diventare a seguito del recesso. Tale principio può essere applicato anche a una società di persone ma non di capitali.

Per maggiori approfondimenti potete rivolgervi alle sedi territoriali della Fiarc

(A cura di Sauro Spignoli)