FIARC

Lo Statuto

STATUTO NAZIONALE

FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

F.I.A.R.C.

Approvato  dall’Assemblea Nazionale del  3 dicembre 2010

Art. 1

Composizione e sede

La Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio – F.I.A.R.C., con sede in Roma, Via Nazionale n. 60, è la associazione che Confesercenti promuove ed organizza sindacalmente, che opera senza fini di lucro e rappresenta gli Agenti e Rappresentanti di Commercio e i promotori finanziari ad essa aderenti.

La FIARC  si colloca, dal punto di vista  organizzativo, nell’ambito dell’apposita macroarea istituita ai sensi dello Statuto e del regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti e si articola, a livello territoriale, in:

 – FIARC Regionali;

– FIARC Provinciali.

   La FIARC è una organizzazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2

Scopi

La FIARC è una organizzazione autonoma, indipendente ed apartitica. Essa promuove, organizza e dirige le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva della categoria alla elaborazione della politica economica e sociale del Paese. A tal fine, rivendica la sua presenza in tutti gli organismi pubblici e privati a rilevanza nazionale, regionale, provinciale e/o comunale in cui la rappresentanza sindacale è legittimata da leggi dello Stato, regolamenti o disposizioni particolari.

Sono obiettivi dellaFIARC:

  1. Tutelare gli interessi e favorirne lo sviluppo della categoria con iniziative idonee.
  2. Indirizzare le iniziative e le attività degli aderenti secondo i principi e le forme previste dal presente Statuto e assicurarne l’assistenza necessaria con servizi adeguati.
  3. Assumere la rappresentanza della Categoria negli organismi pubblici e privati competenti e dar pareri o prendere decisioni su questioni che coinvolgano i loro interessi.
  4. Stipulare accordi sindacali con le organizzazioni delle case mandanti o con le stesse case mandanti.
  5. Promuovere lo sviluppo di iniziative sul piano economico, tecnico e professionale a favore della categoria.

Art. 3

Sistema elettorale

 Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono:

 a) Per l’elezione del Presidente Nazionale:

 – viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;

– il voto è a scrutinio segreto;

– in caso di candidato unico, il voto è palese.

  Possono partecipare all’elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati:

 –          da almeno 3 organizzazioni regionali;

–          ovvero 15 organizzazioni provinciali;

–          ovvero dal 20% dei componenti dell’Assemblea Nazionale.

 b) La Presidenza Nazionale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è   formata da almeno il 70% di imprenditori;

 c) La Giunta Nazionale e il/i Vice Presidente/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza Nazionale.

La FIARC Nazionale e le articolazioni territoriali della Federazione effettuano le proprie Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

 Resta ferma la possibilità, per le Federazioni Provinciali, di adottare sistemi elettorali semplificati, con garanzia dei princìpi di democrazia e trasparenza.

Art. 4

Requisiti di ammissione

 Sono associati FIARC gli associati Confesercenti che operano nel settore dell’intermediazione commerciale, in regola con le norme in tema di requisiti di ammissione, contribuzione e rispetto dei doveri dell’associato all’uopo previste dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

 Per le disposizioni disciplinari si fa espresso rinvio alle pertinenti norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti.

 Possono chiedere di aderire alla FIARC altre organizzazioni di soggetti di cui all’art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della FIARC e della Confesercenti.

 L’ammissione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell’Associazione, nell’ambito degli scopi di quest’ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale Confesercenti.

 Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la FIARC, di intesa con la Confesercenti Nazionale.

Art. 5

Organi e durata

 Sono organi della FIARC

 a) l’Assemblea;

b) la Presidenza;

c) la Giunta;

d) il Presidente;

Le cariche ricoperte in relazione a detti organi hanno la durata di quattro anni.

Art. 6

Assemblea Nazionale

 L’Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale della Federazione.

 È costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa.

Il membro dell’Assemblea che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell’Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.

L’Assemblea sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell’organizzazione di appartenenza. L’Assemblea può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla FIARC al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l’Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

 L’Assemblea:

 – fissa le direttive per l’attuazione della politica associativa;

– approva le modifiche dello Statuto;

– valuta l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;

– valuta e controlla l’operato degli organi;

– decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno. Essa è convocata dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l’assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.

Art. 7

Assemblea in sede elettiva

 Alla scadenza di ogni quadriennio, l’Assemblea è costituita, nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell’Assemblea in sede Elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell’organo stesso.

 L’Assemblea in sede elettiva: 

  • elegge il Presidente, coinvolgendo l’Organizzazione confederale nazionale;
  • elegge la Presidenza, che deve essere composta dai rappresentanti delle organizzazioni territoriali;
  • esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
  • delibera, d’intesa con la Confesercenti Nazionale, lo scioglimento dell’Associazione, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell’Assemblea.

   Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.

Art. 8

Presidenza Nazionale

 La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall’Assemblea.

La Presidenza è convocata dal Presidente.

Nell’ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Nazionale.

Art. 9

Funzioni della Presidenza

 La Presidenza Nazionale:

 –    elegge, nel suo seno, uno o più  vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;

–    elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta.

Il Presidente, in tale indicazione, garantisce un’adeguata presenza dei responsabili dei territori;

–    controlla l’attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte;

–    può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.

Art. 10

Giunta Nazionale

 La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.

E’ composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente.

La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Nazionale.

Art. 11

Funzioni della Giunta Nazionale

 La Giunta Nazionale:

 –                approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;

–                nomina e revoca, di intesa con la Confesercenti, i rappresentanti dell’Associazione negli  

   enti a carattere nazionale e internazionale;

–                attua le delibere della Presidenza e dell’Assemblea Nazionale;

–                coordina e verifica le attività delle associazioni territoriali;

–                esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 12

 Presidente

 Il Presidente è il legale rappresentante della FIARC e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento.

Ha la responsabilità politica dell’Associazione.

Sottoscrive, in nome e per conto dell’Associazione, ogni atto di natura negoziale.

Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea, la Presidenza e la Giunta.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ad altro Vice Presidente o a un membro della Presidenza o della Giunta.

Spettano al Presidente o ad un suo delegato i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione.

Art. 13

Rappresentanza, fondo comune e responsabilità per le obbligazioni

 La FIARC, a livello nazionale, regionale e provinciale, ha esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non gode di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

 Il fondo della FIARC è costituito unicamente dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

 L’assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte della FIARC necessita dell’autorizzazione dei responsabili delle Organizzazioni Confesercenti del livello corrispondente all’articolazione della Federazione. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

Art. 14

Principi e Regole

 I titolari delle cariche, ad ogni livello territoriale, si impegnano al rispetto del Codice Etico.

 I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall’organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla rispettiva Presidenza.

Art. 15

Incompatibilità

 Le cariche di Presidente e di Vice Presidente della Federazione sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

 L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

 L’eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

Art. 16

Trasparenza

 Il Presidente Nazionale ha facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 17

Tutela del nome

 Nel caso in cui il nome ed il logo della FIARC vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la FIARC Nazionale, di intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni di tutela.

 Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dalla FIARC secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 18

Clausola di rinvio

 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 19

 Entrata in vigore

 Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

E’ abrogato il precedente Statuto della FIARC.