A cura di Sauro Spignoli
Con l’articolo 3 dell’Accordo Economico – Commercio (ex articolo 2) si vogliono applicare al rapporto economico “elementi di flessibilità” coerenti al divenire del rapporto stesso.
In realtà, stante la natura unilaterale e continua della variazione in pejus, essi introducono un palese elemento di alterazione della natura del contratto alla luce della struttura d’impresa delle parti sottoscrittrici.
Per tali motivi la contrattazione ha sempre avuto come obiettivo quello di ridurre gli effetti negativi sugli agenti diminuendo, in tal modo, il plus di vantaggio per le imprese e, conseguentemente, deflazionandone l’utilizzo. Tale processo, già significativamente avviato con gli Accordi del 30 Luglio 2014 – Industria, ha segnato un ulteriore step con gli AEC del commercio sottoscritti il 4 Giugno 2025.
In realtà questo processo di miglioria continua surroga quella che dovrebbe essere la corretta scelta definitiva e, cioè: l’abolizione delle variazioni unilaterali. Ma tutto questo potrà avvenire solo trasformando strutturalmente il format su cui sono costruiti gli Accordi segnato ancora da forti elementi di para subordinazione.
Occorre, tuttavia, dare pieno valore al lavoro svolto dalle parti sociali e i tanti elementi di innovazione assoluta e di miglioria certa introdotti nell’articolo.
Prima di entrare nel merito occorre precisare, in sintesi il significato dei termini.
Le variazioni possono essere di lieve, media e sensibile entità. Si determinano variando per una certa percentuale le provvigioni per riduzione di zona, clienti, prodotto o aliquota. Il calcolo avviene applicando – alla base imponibile, di cui al già analizzato articolo 1 bis, prodotta nei dodici mesi antecedenti – la riduzione, sia essa di zona, di prodotto, di clienti o di aliquota. In tal modo si addiviene al valore percentuale e, quindi, alla tipologia della variazione.
Seguendo l’ordine dei capoversi dell’articolo, immediatamente, troviamo la prima novità: le variazioni di sensibile entità non potranno essere effettuate nei primi dodici mesi di durata del contratto.
La seconda novità assoluta è rappresentata dalla possibilità offerta all’agente monomandario che accetta una variazione di media o sensibile entità di trasformare il contratto in plurimandatario. Tale facoltà non è assoggettata ad autorizzazione della preponente ma occorre, tramite pec, darne comunicazione scritta – pur in assenza di un esplicito obbligo – soprattutto per stabilire la data certa degli effetti. Non è previsto nemmeno un termine di invio, ma ci pare corretto, utilizzare la dead line dei trenta giorni entro la quale effettuare la comunicazione, anche per coerenza con altre previste dall’articolo.
Le variazioni si distinguono tra loro per l’entità percentuale della riduzione. La loro modifica nel nuovo Accordo rispetto al vecchio rappresenta il profilo più importante del miglioramento introdotto.
La classificazione secondo l’AEC del 4 Giugno 2025.
- Le variazioni di lieve entità sono quelle che producono all’agente una riduzione fino al 5%. Decorrono dal ricevimento della comunicazione inviata dalla preponente che nel nuovo Accordo è diventata obbligatoria.
- Le variazioni di media entità collocano la riduzione in una forchetta tra il 5 e il 15 per cento. La comunicazione deve contenere il periodo di preavviso di 2 (plurimandatari) o 4 mesi (monomandatari) in assenza del quale la variazione avrà effetto immediato, ma all’agente dovrà essere corrisposta la prevista indennità sostitutiva. L’agente ha la possibilità, tramite risposta scritta nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di rifiutare la variazione. In tal modo cesserà il contratto con diritto per l’agente di percepire l’indennità di fine rapporto.
- Si parla, invece, di variazioni di sensibile entità quando la riduzione si colloca oltre il 15 per cento. La comunicazione deve specificare il periodo di preavviso pari a quello in caso di recesso dal contratto, in assenza del quale la variazione avrà effetto immediato, ma all’agente dovrà essere corrisposta la prevista indennità sostitutiva. L’agente ha la possibilità, tramite risposta scritta nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di rifiutare la variazione. In tal modo cesserà il contratto con diritto per l’agente di percepire l’indennità di fine rapporto.
Occorre fare attenzione anche alla sommatoria delle variazioni nel caso ne vengano comunicate più di una, ma, soprattutto, alla possibilità di non accettazione prevista dalla media entità in quanto si parla di una novità assoluta per l’accordo del commercio. In ultimo si ricorda l’obbligo in carico alla preponente di inserire nella comunicazione la percentuale della variazione.
La prossima settimana affronteremo il tema dell’indennità di fine rapporto (art.13) e, ancora una volta, delle tante novità contenute.