6 Novembre 2025

Articolo 13: Indennità di fine rapporto – Il metodo di calcolo

A cura di Sauro Spignoli

Gli AEC del 16 Febbraio 2009, per la prima volta, hanno prodotto una quantificazione della c.d. “meritocratica” coerente con i dettami dell’art.1751 del Codice Civile in applicazione degli indirizzi contenuti nella Direttiva Comunitaria 86/653.

Il principio sancito dall’articolo si può sintetizzare nei concetti di “incremento” e di “merito”: incremento del fatturato aziendale o dei clienti e il perdurare del beneficio a favore dell’azienda preponente; “merito” da riconoscere all’agente sul risultato secondo il profilo di “equità” e comunque non oltre un limite in valore (annualità media degli ultimi cinque anni di provvigioni).

Agendo secondo il consueto principio di “certezza” il vecchio AEC del Commercio ha tradotto tutto questo in tabelle atte a quantificare il “merito” dell’agente e il conseguente risultato economico a suo favore a titolo di indennità.

I nuovi AEC non modificano lo schema ma compiono una significativa manutenzione rendendolo decisamente più performante per l’agente.

Come operano le tabelle:

  • In un caso identificano (in base alla durata del contratto) il periodo inziale e finale di cui raffrontare il fatturato prodotto dall’agente e stabilire, così, l’eventuale incremento in termini percentuali;
  • Nel secondo caso, in base all’incremento sopra determinato e alla durata del contratto, stabiliscono la percentuale da applicare all’annualità media degli ultimi cinque anni.

Dal valore che ne deriva occorre, a questo punto, sottrarre quanto calcolato a titolo di FIRR e di indennità Suppletiva di Clientela; il risultato, se positivo, sarà la c.d. “meritocratica effettiva”.

Su questi ultimi passaggi è avvenuto il cambiamento. Ne deriva che nel nuovo Accordo:

  1. Si sottrae dal valore determinato dall’annualità media degli ultimi cinque anni la somma del FIRR + l’indennità Suppletiva di Clientela;
  2. Si determina la percentuale di incremento del fatturato prodotto dall’agente;
  3. Si applica la percentuale alla differenza risultata dalla sottrazione di cui sopra.

Quindi:

In caso di capienza dell’annualità media degli ultimi cinque anni rispetto alla somma del FIRR + la ISC con il vecchio Accordo il risultato non necessariamente poteva essere positivo; con il nuovo Accordo, invece, è sempre positivo.

La prossima news avrà a argomento l’ultima novità introdotta nell’Art.13: i nuovi limiti entro cui calcolare l’accantonamento del FIRR.

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