1 Dicembre 2025

Nuove regole per il settore dell’intermediazione

Il procacciatore d’affari

di Sauro Spignoli

Con questa news vogliamo aprire un nuovo ciclo di comunicazioni che ha come titolo: Nuove regole per il settore dell’Intermediazione commerciale. 

La scelta dell’oggetto, il Procacciatore d’affari, non è casuale ma si correla all’attività svolta – in merito al problema – da Fiarc e alla sua proposta concreta, da tempo avanzata, di soluzione.

La querelle che ormai da molti anni caratterizza il mondo dell’intermediazione commerciale riguarda, sicuramente, la figura del cosiddetto “procacciatore” e si concretizza nel tentativo di definire tale figura e di stabilirne la differenza rispetto all’agente di commercio.

L’esperienza di questi anni ci ha insegnato che si è procacciatori perché privi dei requisiti professionali previsti dalla Legge 204/85.

L’economia italiana degli anni ottanta, oltre che sulle esportazioni favorite da una moneta nazionale debolissima, ebbe il suo punto di forza nella domanda interna e nei consumi. Lo scenario macro – incremento del debito pubblico e inflazione costantemente a due cifre – non faceva prevedere un outlook positivo durevole, ma, tant’è, quegli anni rappresentarono un periodo di crescita e di ottimismo diffuso.

L’incremento dei consumi pose l’agente di commercio sempre più al centro del processo di interazione tra domanda e offerta. La demografia del settore segnò una forte espansione diversificandosi per tipologia di attività, gestione del processo, struttura d’impresa. L’intervento del legislatore con la Legge 204 volle determinare, insomma, la condizione di un “accesso programmato e professionalizzante”, sia pur indirettamente, alla professione (in fondo “sullo stile” di tutta la normativa del settore commerciale del tempo).

L’agente di commercio, per poter svolgere l’attività, era obbligato a essere iscritto all’allora “Ruolo Unico” e dichiarare i necessari requisiti professionali acquisibili anche tramite un corso professionale. Questa ultima tipologia si rivelò quella più largamente diffusa ma anche quella più complicata: passarono anni prima che le Regioni producessero il modulo formativo e le Agenzie abilitate venissero accreditate. Questo arco temporale segnò il “boom” dei procacciatori che, non classificabili come agenti, poterono svolgere l’attività di intermediazione senza i requisiti professionali. Come succede ancora adesso.

Quaranta anni dopo il contesto economico è ben diverso e anche la figura dell’agente di commercio ha seguito tale trasformazione. Innanzitutto la demografia non risulta più espansiva ma in flessione; così come la trasformazione dell’agente verso una figura più complessa, multifunzionale, rivolta sempre più ad attività il cui fine ultimo è la promozione, ma sempre meno alla promozione in quanto tale appare un processo sempre più tangibile.

Allo stato attuale delle cose la presenza nel settore degli “intermediari del commercio”  della figura del cosiddetto “Procacciatore d’affari” sta determinando un livello di contenzioso su cui occorre intervenire.

Nel fare questo risulta necessario eliminare la falsa natura occasionale di procacciatori caratterizzati, invece, da un’attività continuativa a tutti gli effetti.

In sostanza, quello di cui avremmo necessità è, nei fatti, un provvedimento che determini la sparizione del “concetto di Procacciamento” intervenendo sul principio di occasionalità riportando, in tal modo, tutti i soggetti alla loro natura di agenti in possesso dei necessari requisiti professionali

Il principio di “occasionalità”, origine della querelle sui procacciatori può, così, trovare una soluzione certa e non strumentale: alla stregua degli agenti immobiliari (si veda il D.M. 26 Ottobre 2011 art.12), chi veramente ha l’opportunità occasionale di intermediare – pur non svolgendo stabilmente tale attività – potrà farlo per un certo periodo di tempo (trenta giorni) in una unica soluzione nell’arco di un anno da calendario dandone comunicazione alla competente Camera di Commercio.

Ovviamente sia l’agente professionale che quello “occasionale” rimarranno assoggettate agli obblighi dei requisiti professionali.

La necessità di intervento è, anche, resa indispensabile dall’entità del fenomeno. Lo stock di imprese del settore intermediazione commerciale iscritte presso le rispettive Camere di Commercio al 31 Dicembre 2023 era di 212.000 unità e di queste ben 40600 classificate come procacciatori, quindi, prive dei previsti requisiti professionali.

Questa distinzione tra agenti e procacciatori crea una condizione di disomogeneità nei soggetti con condizioni di “svantaggio” a carico degli agenti di commercio e di palese conflittualità nei confronti  dei procacciatori.

Il procacciatore, ad esempio, come abbiamo detto, in quanto mediatore atipico e quindi non ricompreso nelle norme civilistiche, è escluso da tutti i trattamenti in esso previsti e tipici dell’agente di commercio. Mentre dal punto di vista previdenziale è da mettere in evidenza la discrasia del procacciatore iscritto al Registro delle Imprese e come tale versatore dei contributi INPS nella “Gestione Commercianti” ma, insieme, in molti casi, privo di iscrizione in Enasarco.

Se ne deduce, insomma, che un procacciatore produce un minor costo, ma, anche, un incremento del contenzioso nel caso in cui venga richiesta, ad esempio, la riqualificazione del rapporto in agenzia.

Questo scenario connotato da elementi di concorrenza sleale a carico degli agenti di commercio nonchè di palese conflittualità deve trovare un definitivo cambiamento di rotta. Lo dimostrano anche alcuni tentativi di regolarizzazione del fenomeno come quello perseguito dalla CCIAA di Milano che, in fase di iscrizione al Registro, chiede anche ai procacciatori i requisiti professionali.

In sintesi, quello che, quindi, ci pare necessario sia la salvaguardia degli agenti professionali ma, al contempo, di chi ha la possibilità di intermediare in maniera occasionale nel pieno rispetto delle norme  vigenti. In tal modo si potrà uscire da ogni ambiguità con la conseguenza che vi potranno così essere: Agenti professionali e Agenti occasionali venendo, quindi, a sparire la figura del Procacciatore in quanto assorbita dall’ Agente occasionale. Se, poi, il procacciatore svolgerà un’attività non occasionale ma sarà pienamente inserito nella rete commerciale (come in gran parte dei casi) in questo modo diverrà pienamente agente.

In tutti i casi il “concetto di procacciamento” verrà definitivamente meno.

 

Nella prossima news tratteremo il tema del c.d. Monomandato e Plurimandato.

FIARC
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