A cura di Sauro Spignoli
Il 30 Giugno 1938 la Rappresentanza delle imprese (secondo la dizione del periodo: la Confederazione Fascista degli Industriali) a nome del Presidente Conte Volpi di Misurata (noto per aver fondato la Mostra del Cinema di Venezia, ma, anche e tristemente, di essere stato il proprietario della SADE, la società che realizzò la diga del Vajont) e quella degli agenti (per la vulgata d’allora: la Confederazione Fascista dei Commercianti) firmarono il primo Accordo Economico per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Come abbiamo altre volte detto, si tratta di un testo che ancora, incredibilmente, disegna la traccia su cui vengono predisposti gli attuali Accordi incapaci, per questo, nonostante tutte le migliorie introdotte, di superare la discrasia tra una impostazione originaria legata al concetto della para subordinazione e la natura d’impresa dei soggetti a cui gli Accordi risultano destinati.
L’articolo 8 del Testo del 1938 dichiara:
In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato non provocata da fatto e colpa dell’agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato non provocata da fatto e colpa dell’agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato non provocata da fatto e colpa dell’agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta allo stesso, una indennità secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Agli articoli seguenti si stabilisce che
- questa indennità a carico delle Preponenti è stabilita nella misura del tre per cento da calcolare sull’ammontare totale delle provvigioni percepite dall’agente;
- deve essere versato presso il nuovo Ente (definito sempre secondo la prassi del tempo) Nazionale Fascista di Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio annualmente un contributo nella misura del 3% a carico delle ditte e del 3% a carico degli agenti;
- che questo versamento assolve il precedente obbligo a carico delle preponenti.
Insomma: stiamo parlando dell’origine di Enasarco e del suo primo Fondo, quello previsto per l’accantonamento dell’indennità di Risoluzione Rapporto. Ed è in questa origine che si trova la particolare natura di questa Indennità che, sappiamo, rientra nella piena disponibilità dell’agente fatto salvo l’interruzione del contratto.
Così come nel caso dell’Indennità “meritocratica” anche al FIRR, nel nuovo Accordo, è stata riservata una decisa manutenzione che si è tramutata in un incremento dei limiti entro cui calcolare la prima aliquota del 3% e la seconda del 1% (per poi sommare, ad ambedue, un ulteriore 1% calcolato sull’intero emolumento percepito).
LA TABELLA
| FIRR AEC 16 FEBBRAIO 2009 | FIRR AEC 4 GIUGNO 2025 |
| % | 3% + 1% | 1% + 1% | 1% | 3% + 1% | 1% + 1% | 1% |
| M | < 12400,00 euro/anno | > 12400,01 <18600,00 euro/anno | > 18600,01 euro/anno | < 24000,00 euro/anno | > 24000,01 < 36000,00 euro/anno | > 36000,01 euro/anno |
| P | < 6200,00 euro/anno | > 6200,01 < 9300,00 euro/anno | > 9300,01 euro/anno | < 12000,00 euro(anno | > 12000,01< 18000,00 euro/anno | > 18000,01 euro/anno |
L’incremento dei limiti dei primi due scaglioni è decisamente significativo (quasi il 100%), ma si traduce in un maggior valore soggettivo di limitata entità stante la ridotta percentuale applicata all’importo. In sostanza, su base annua, il maggior accantonamento rappresenta un importo di 203,00 Euro per il plurimandatario e di 406,00 Euro per il monomandatario.
I nuovi limiti di calcolo entreranno a regime dal 1° Gennaio 2026. Questo vuol dire che il primo accantonamento in Enasarco con i nuovi importi avverrà il successivo 31 Marzo 2027. Cosa succede ai contratti cessati in corso di 2026 e, quindi, all’accantonamento degli stessi anni?
Ci sono varie ipotesi:
- se il contratto cessa dopo del 31 Marzo 2026, quindi, dopo il versamento in Enasarco dell’accantonamento del 2025, l’azienda corrisponderà all’agente unicamente il FIRR relativo al periodo di attività del 2026 secondo il nuovo Accordo tenuto conto che gli accantonamenti degli anni precedenti sono stati correttamente versati in Enasarco;
- se, invece, il contratto cessa prima del 31 Marzo 2026 e, quindi, prima del versamento in Enasarco dell’accantonamento del 2025, l’azienda corrisponderà all’agente il FIRR del 2025 secondo il calcolo del vecchio Accordo così come nel caso di anni antecedenti non accantonati in Enasarco e, quindi, nel momento del recesso, direttamente corrisposti dal preponente all’agente.
- Ci pare, insomma, corretto applicare la modalità esistente al momento in cui si manifesta per l’agente il “quantum” e non il “diritto all’esigibilità”.
La prossima news, nel programma iniziale non prevista, analizzerà le novità contenute nell’art.2 – Contratto a tempo determinato.