31 Ottobre 2025

Articolo 13: Indennità di fine rapporto – 1) Le società

A cura di Sauro Spignoli

La principale finalità degli Accordi Economici possiamo individuarla nel predisporre a favore degli agenti fattori di certezza in alternativa ai criteri unicamente di profilo giuridico presenti negli articoli del Codice Civile.

L’attuale impostazione, dicevamo, valorizza appieno il principio, tipico della subordinazione, del “diverso peso” tra le parti contraenti, con l’agente, nel nostro caso, identificato come la cosiddetta “parte debole”.

Nel caso dell’indennità di fine rapporto la ratio su cui essa si basa è contenuta nell’articolo 1751 del Codice Civile ed è espressa dal principio di equità attraverso il quale stabilire un importo, appunto equo, entro la misura massima (annualità media degli ultimi cinque anni).

Stante il presupposto di debolezza dell’agente, la Contrattazione Collettiva ha ritenuto necessario introdurre elementi di certezza che, nel caso dell’indennità di fine rapporto, sono stati tradotti in tabelle attraverso le quali calcolare: l’Indennità di Risoluzione Rapporto (FIRR), L’indennità Suppletiva di Clientela e l’Indennità c.d. “Meritocratica” (in quest’ultimo caso, cercando di rendere coerenti tra loro gli Accordi Economici e il Codice Civile). Da cui: il capo I (FIRR), il capo II (Indennità Suppletiva di Clientela), il capo III (Meritocratica) dell’articolo 13 A.E.C. Commercio.

Nel programma previsto, questa news, avrebbe dovuto avere ad argomento l’intero articolo; tuttavia, stante la complessità della materia, ma, soprattutto, le molte novità introdotte, si è ritenuto più congruo affrontare gli argomenti in maniera e tempi distinti. In specifico:

  • L’aver allargato anche agli agenti organizzati in società di persone il diritto all’indennità di fine rapporto anche in presenza di un recesso comunicato dall’agente nei casi di deroga previsti dall’art.1751 del Codice Civile;
  • I nuovi scaglioni con i quali calcolare il FIRR;
  • Il nuovo procedimento per il calcolo della c.d. meritocratica.

Oggi affronteremo il tema delle “società”.

Lo sviluppo demografico delle società di persone all’interno del settore è stato un fenomeno particolarmente significativo negli anni Novanta, in molti casi, anche, attraverso un processo di conferimento di una impresa famigliare in società. Chi, pertanto, dei soci di quelle società ancora in attività, è venuto a maturare il diritto alla pensione si è trovato di fronte al problema del recesso e dei requisiti, in deroga alla norma generale, per l’indennità spettante.  Una società di persone ha, infatti, capacità giuridica e, quindi, nel caso nostro, ha la piena titolarità del contratto sottoscritto dal legale rappresentante che, quindi, non è in capo ai singoli componenti della compagine sociale. Insomma: da un lato presupposti “personali” – età, invalidità, decesso – e dall’altro una società dotata di capacità giuridica.

Il testo:

Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta alla società anche nell’ipotesi di suo scioglimento per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci ed anche nell’ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente totale o conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS o di decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga ricostituita nel termine di cui all’articolo 2272, n. 4), del codice civile.

Sono previste due casistiche. La prima:

  • Qualora il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta alla società anche nell’ipotesi di suo scioglimento per il raggiungimento dell’età pensionistica ENASARCO o INPS di tutti i soci

In questo caso i fattori da analizzare sono:

  • Il riferimento è solo ad uno dei casi di deroga e cioè quello dell’età che per l’Accordo è assolto dal riferimento alla pensione;
  • Non occorre la maturazione dei diritti pensionistici ma unicamente l’età pensionistica indipendentemente dagli altri requisiti;
  • La fattispecie riguarda tutti i soci;
  • La società dovrà essere sciolta.

Concentriamoci su questo ultimo aspetto. Nel caso in cui tutti i soci raggiungano l’età pensionistica prevista (Inps o Enasarco) e decidano di interrompere il contratto, maturando così il diritto all’indennità di fine rapporto in deroga alla norma generale, la società dovrà essere messa in liquidazione, in questa fase comunicare il recesso, svolgere il preavviso e, alla fine dello stesso, riscuotere le ultime provvigioni e la prevista indennità di fine rapporto. E a questo punto: essere definitivamente sciolta. Quindi il diritto all’indennità è determinato dal suo definitivo scioglimento.

Seconda ipotesi:

ed anche nell’ipotesi in cui, a causa di invalidità permanente totale o conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o conseguimento della pensione INPS o di decesso di taluni soci, venga meno la pluralità dei soci senza che la stessa venga ricostituita nel termine di cui all’articolo 2272, n. 4), del codice civile.

Questa seconda parte presenta diversi aspetti che necessitano approfondimenti.

I fattori:

  • In questo caso vengono richiamati tutti i casi di deroga (età, invalidità, decesso);
  • Nella fattispecie “età” occorre analizzare la diversità del testo quando parla di pensione Inps o Enasarco effettivamente acquisita. Nel caso di Enasarco si specifica in maniera chiara la tipologia di pensione (vecchiaia); questo esclude dal requisito la pensione anticipata Enasarco. Nel caso di Inps, invece, il generico richiamo consente che qualsiasi pensione Inps maturata determina il requisito;
  • Non tutti i soci devono aver conseguito il requisito; il/i socio/i che ha/hanno conseguito il requisito dovranno cedere le quote al socio rimanente che ha, nei termini di legge (6 mesi) la facoltà di ricostituire la pluralità dei soci.
  • A questo punto si determinano tre opzioni: viene ricostituita la pluralità dei soci; viene consolidata la società in ditta individuale; non viene ricostituita la pluralità dei soci;
  • Nei primi due casi, proseguendo il contratto, non viene liquidata a favore della società agente o della ditta individuale derivata dal consolidamento, l’indennità di fine rapporto (ovviamente permangono i requisiti pregressi); nel terzo caso viene, invece, liquidata l’indennità di fine rapporto per l’impossibilità della ricostituzione della pluralità che determina il definitivo scioglimento della società.

 

Affrontato questo primo argomento, nella prossima news tratteremo il nuovo capo III dell’art.13: la nuova modalità di calcolo della c.d. meritocratica.

 

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