A cura di Sauro Spignoli
Nel dare inizio a questo breve ciclo informativo sulle principali novità del nuovo Accordo Economico Collettivo del settore commercio sottoscritto il 4 Giugno 2025 e entrato in vigore il successivo 1° Luglio vorrei precisare il profilo ma, soprattutto, il “taglio” essenziale e concreto che si vuole perseguire.
Coerentemente a tali presupposti, in questa news, affronteremo gli argomenti contenuti negli articoli 1), 1 bis) e 5) dell’Accordo.
Gli elementi più interessanti di tali articoli, indiscutibilmente, sono: la definizione della base di calcolo di tutte le indennità spettanti all’agente ed il diritto alla provvigione per l’attività di vendita on line svolta dall’azienda.
Il fatto di aver affrontato il tema e–commerce nel momento del confronto tra le parti sociali firmatarie dell’Accordo rappresenta, già in sé, un tratto di grande interesse. Perché è la prima volta, ma, soprattutto perché questa primogenitura si traduce, in concreto, in norme a favore dell’agente.
Ma vediamo nel merito il contenuto degli articoli.
Il primo riferimento al diritto alla provvigione da parte dell’agente si ha con l’articolo 1) che recita:
- E’ promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1748, co. 1 del Codice Civile.
Il dettato stabilisce che, anche questa forma di vendita, se effettuata a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale in forza del principio di esclusiva ex articolo 1743 del Codice civile, produce il diritto alla provvigione per l’agente. E’, inoltre, importante precisare che il riferimento all’art.1748 co.1 del Codice Civile (intervento dell’agente nella conclusione dell’affare) va interpretato come conseguenza dell’attività di promozione complessiva esercitata dall’agente in quella data zona o nei confronti di una definita categoria di clienti.
L’articolo 5) specifica che il diritto alla provvigione si determina anche in caso di vendita tramite il canale elettronico aziendale al consumatore finale. In tal caso l’agente che maturerà tale diritto sarà quello nella cui zona risiede l’acquirente.
Pertanto, le variabili di interesse sono:
- Diritto di esclusiva a favore dell’agente;
- Diritto alla provvigione in caso di B2B (articolo 1) secondo quanto previsto nel contratto in materia di zona assegnata/provvigione;
- Diritto alla provvigione in caso di B2C (articolo 5) esclusivamente all’agente nella cui area risiede il consumatore finale.
L’articolo 1 bis definisce la base di calcolo utile a determinare tutte le previste indennità a favore dell’agente. Questo primo aspetto non è assolutamente marginale in quanto supera l’impianto disomogeneo presente nei vecchi Accordi introducendo criteri di chiarezza e di semplicità.
- Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto nell’ambito dei singoli istituti contrattuali.
Come si può leggere sono state precisate alcune voci e invece altre rimandate alla contrattazione tra le parti. Questa scelta, diciamo, asimmetrica, è il risultato di una complessa trattativa in sede di scrittura del testo tra le parti sociali, ma, comunque, permette di ricomprendere quanto effettivamente intercorso.
Occorre precisare due aspetti:
- rispetto alla dicitura quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale ricomprende anche compensi non espressamente previsti nel contratto sottoscritto ma comunque, anche occasionalmente, erogati;
- rispetto alla determinazione della la base di calcolo non viene posto un limite temporale; pertanto, concorrono tutte le somme corrisposte durante e anche successivamente la fine del contratto e comunque dovute all’agente.
In conclusione, si può dire che già da questa prima analisi emergono due profili di indirizzo: rendere coerente il più possibile con l’evoluzione del settore il testo dell’Accordo e introdurre criteri di certezza in grado di deflazionare possibili contenziosi.
Nella prossima news verrà affrontato il tema delle cosiddette “variazioni unilaterali” e delle molte innovazioni che il nuovo Accordo propone.