23 Novembre 2023

NEWS #2: Il preavviso

Ciascuna delle parti sottoscrittrici può recedere unilateralmente da un contratto a tempo indeterminato comunicando il previsto periodo di preavviso all’altra.

La formulazione dell’articolo 1750 del Codice civile prevede, dunque, l’obbligatorietà della formale comunicazione dei termini in assenza della quale si verrebbe a determinate l’istituto del “lucro cessante” che gli Accordi Economici ridefiniscono, attraverso una quantificazione oggettiva del mancato guadagno, nella c.d. “Indennità Sostitutiva del Preavviso”.

L’articolo 1750 stabilisce che il preavviso non può essere inferiore ad un mese per il primo anno di contratto iniziato e così fino al sesto mese (sesto anno di contratto iniziato) aggiungendo, tuttavia, che le parti possono concordare comunque termini di maggior durata.

Il profilo che emerge dalla lettura dell’articolo è quello della “pariteticità” tra le parti in sede di termine del contratto.

L’istituto del preavviso è trattato, ovviamente, anche dalla contrattazione collettiva che introduce una più articolata formulazione dei termini principalmente per due motivi.

Il primo, più specifico, si ricollega alla distinzione proposta dagli AEC tra agente e rappresentante plurimandatario o monomandatario (quindi: con obbligo di esclusiva per una sola ditta).

Il secondo, più generale, è determinato dal principio fondante degli AEC: quello del “maggior vantaggio a favore dell’agente”.

Analizzando la durata prevista dagli AEC del preavviso se ne ricava che:

  • Nel caso di recesso comunicato dall’azienda all’agente (sia esso mono o plurimandatario) il periodo di preavviso coincide o è superiore a quanto stabilito dal Codice civile;
  • Nel caso di recesso comunicato dall’agente è possibile che il periodo di preavviso possa essere inferiore a quanto previsto dal Codice civile.

L’articolo 1750 non manifesta esplicitamente possibilità di deroga a quanto stabilito (diversamente, ad esempio, dall’articolo 1748) ma, del resto, nemmeno l’articolo 1743 pure ormai, con prassi consolidata, normalmente soggetto a deroga. 

Anche il principio del “maggior vantaggio” trova, ad esempio, ormai piena applicazione nei criteri di quantificazione della c.d. Indennità di fine rapporto nel confronto tra quanto previsto dall’articolo 1751 e gli Accordi Economici (nel caso dei maggiormente diffusi AEC: art.10 – Industria e 13 – Commercio).

Il principio del “maggior vantaggio” pare, pertanto, rendere pacificamente plausibile all’agente la scelta e quindi la decisione su quale norma utilizzare ai fini del calcolo anche nel caso in cui il periodo sia inferiore a quanto previsto dal Codice civile se, ovviamente, al contratto sono applicabili gli Accordi di riferimento.

Diversamente verrebbero meno ruolo e principi della contrattazione collettiva che, specialmente in un contesto come il nostro, rappresenta un valore aggiunto alla definizione di regole eque tra le parti.

Per maggiori approfondimenti potete rivolgervi, come sempre, alle sedi territoriali della Fiarc.

 

(A cura di Sauro Spignoli)

FIARC
Panoramica privacy

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 25/05/2016 (GDPR).

Si informa che: Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio – F.I.A.R.C. CONFESERCENTI in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Nazionale 60 – 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità di servizio:

a) per consentirle di navigare ed esplorare il sito web;
b) per rispondere alle sue eventuali richieste informative da Lei inoltrate attraverso il sito.

Il conferimento dei dati trattati per le predette finalità, è obbligatorio in quanto necessario per la navigazione del sito e per evadere la sua richiesta e non richiede il Suo specifico consenso.

I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dal conferimento.

Ambito di diffusione: I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Tecnici o società del settore IT, addetti alla manutenzione del sito.
I Suoi Dati potranno essere inviati a soggetti dei quali Il Titolare si potrebbe avvalere per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, i quali sono stati appositamente nominati da quest’ultimo Responsabili del Trattamento dei dati.

Le sono riconosciuti i seguenti diritti: diritto di accesso ai dati personali che La riguardano; di conoscere le finalità e modalità del trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati; diritto di ottenere la limitazione di trattamento; diritto alla portabilità dei dati raccolti con il Suo consenso e trattati mediante strumenti elettronici; diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[email protected]

Il Titolare intende infine informarLa che ha provveduto a nominare un Data Protection Officer (DPO), al quale potrà rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei Suoi diritti, e che potrà contattare al seguente indirizzo di posta elettronica dedicata:

[email protected]

Si rimanda all’informativa completa sul trattamento dei dati personali visibile al link: informativa privacy